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Orbene, il quesito proposto è
di particolare interesse in un periodo come quello attuale, che vede sempre
più spesso andare in sofferenza anche i conti corrente dei condomini.
È innanzitutto opportuno premettere che i singoli condomini sono chiamati a
rispondere delle obbligazioni contratte nel loro interesse
dall’amministratore, a ciò autorizzato; le obbligazioni condominiali, in
altre parole, sono direttamente riferibili a tutti condomini.
Ciò detto, va però precisato che, con riferimento ai rapporti fra i
condomini di fronte alla singola obbligazione assunta dall’amministratore
per conto del condominio, sino a pochi mesi fa, l’orientamento prevalente in
giurisprudenza era quello di ritenere i condomini, in base all’art. 1294 del
Codice Civile, solidalmente responsabili nei confronti dei terzi, del
perfetto adempimento delle suddette obbligazioni.
Salvo il diritto per i condomini adempienti di ripetere da quelli morosi le
quote di ciascuno di essi.
Se tale ristoro non poteva realizzarsi per insolvibilità di uno o più
condomini condebitori, le perdite andavano suddivise fra gli altri condomini
in ragione dei millesimi di proprietà.
Questo, in estrema sintesi, è il quadro normativo in cui si è inserita la
sentenza n. 91478, pronunciata in data 08.04.2008 dalle Sezioni Unite della
Corte della Cassazione, ribaltando il principio sino ad allora
maggioritario.
Detta sentenza infatti, risolvendo un contrasto giurisprudenziale che durava
da parecchi anni, ha introdotto la regola secondo cui la responsabilità dei
condomini per i debiti del condominio non è più solidale, bensì deve
ritenersi pro quota, o parziaria.
Ne consegue che ciascun condomino, chiamato a rispondere di una obbligazione
condominiale, può ora opporre il pagamento della propria quota di spettanza,
rifiutando di farsi carico delle quote dei condomini morosi.
In buona sostanza, d’ora in poi, ogni condomino risponderà solo ed
esclusivamente della propria quota di debito condominiale e non più
dell’intero.
Non è difficile immaginare quali saranno gli effetti di questo deciso cambio
di rotta prodotto dalla Suprema Corte.
Per un verso sarà ora più difficile per i creditori condominiali ottenere
ragione delle proprie pretese creditorie, non potendo più invocare il
principio di solidarietà tra i condomini.
Tireranno però un sospiro di sollievo quei condomini diligenti e puntuali
nei pagamenti (la maggioranza), che non si vedranno più costretti, in forza
della loro maggiore solvibilità, a far fronte alle obbligazioni comuni anche
a quei condomini meno solerti nei pagamenti.
Quando però il condominio, per opportunità o per necessità (si pensi al caso
delle forniture di acqua, luce e gasolio per riscaldamento), si determina ad
onorare per intero le obbligazioni contratte, lo strumento per recuperare i
crediti vantati nei confronti dei condomini inadempienti è sempre quello del
decreto ingiuntivo.
L’amministratore, quando i solleciti di pagamento indirizzati ai condomini
morosi non trovano riscontro, può rivolgersi al giudice per ottenere un
provvedimento (appunto il decreto ingiuntivo) provvisoriamente esecutivo,
che ingiunga al condomino moroso di pagare immediatamente la relativa quota
di spettanza degli oneri condominiali, determinata in base alla ripartizione
delle spese deliberata dall’assemblea.
Il condomino ingiunto ha facoltà di opporsi al decreto entro 40 giorni dalla
notifica, instaurando così un vero e proprio giudizio ordinario, ma se vuole
evitare di subire il pignoramento dei suoi beni, deve affrettarsi a pagare.
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